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D.L. 24/09/2002 n. 2093. Con Decreto del Ministero delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà indicate nei commi le 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Art. 21 (Attività di recupero crediti). 1. I concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche tenendone separata contabilità. 2. Tale attività è svolta attraverso strutture ed uffici distinti da quelli addetti al servizio nazionale della riscossione. 3. Gli ufficiali della riscossione non possono in nessun caso svolgere le attività di recupero crediti od esserne coinvolti. 4. L'attività di recupero crediti non può essere esercitata dai concessionari a favore di soggetti nei confronti dei quali sono state avviate procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo. Il divieto deve intendersi esteso anche ai prossimi congiunti, ove si tratti di persone fisiche, e alle società controllate e collegate di cui all'art. 2359 codice civile, ove si tratti persone giuridiche. Art. 42 (Ufficiali della riscossione). - 1. Gli ufficiali della riscossione sono nominati dal concessionario fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dalla Legge 11 gennaio 1951, n. 56, e dalle altre norme vigenti; con il regolamento di cui all'art. 31 della Legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di abilitazione. 2. La nomina può essere revocata dal concessionario in ogni momento. Il concessionario comunica la nomina alla competente direzione regionale delle entrate e consegna l'atto di nomina all'ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto ad esibirlo quando ne è richiesto. 3. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto della provincia nella quale è compreso il comune in cui ha la sede principale il concessionario, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni ostative di cui all'art. 11 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal prefetto anche su segnalazione dell'ufficio competente del Ministero delle finanze. 4. La cessazione dell'ufficiale della riscossione delle funzioni è comunicata alla competente direzione regionale delle entrate.". -Il testo dell'art. 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, è riportato nelle note all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 36 del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dall'art. 1 della Legge 28 settembre 1998, n. 337", come modificato dal Decreto qui pubblicato: "Art. 36 (Disposizioni transitorie). 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto nell'art. 12-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 del presente Decreto, per le entrate tributarie dello Stato e degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo per gli importi individuati con il regolamento previsto nell'art. 16, comma 2, della Legge 8 maggio 1998, n. 146. 2. Le disposizioni contenute nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b), del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 6 del presente Decreto, si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999. 2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1 luglio 1999 si applicano gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima di tale data; in deroga all'art. 68, comma 1, del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all'art. 61, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 3. Per le entrate amministrate dal dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione degli uffici delle entrate la sospensione prevista dall'art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 15 del presente Decreto, è disposta dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha provveduto all'iscrizione a ruolo. 4. Il divieto stabilito nell'art. 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente Decreto, non si applica se il concessionario è una banca che procede all'e- 5. In via transitoria, e fino all'attivazione degli uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati dall'art. 79, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente Decreto, sono svolti dagli uffici tecnici erariali. 6. Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2001. 7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data precedente a quella di entrata in vigore del presente Decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente. 8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia delle disposizioni del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle procedure di espropriazione promosse a norma del titolo Il del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente Decreto, sono svolte dal pretore. 9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto continuano ad essere regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data. 10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'Istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della cessione si applicano le disposizioni del presente Decreto, a partire dalla data della sua entrata in vigore. 10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001 a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione b) non siano scaduti i termini di cui all'art. 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli. 10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso. 10-quater Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato." Il testo degli articoli 3, commi 7 e 10, 5, e 7 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Di sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 3 (Disposizioni in materia di beni di impresa) 1.-6. (Omissis) . 7. Le disposizioni contenute nell'art. 29 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 13 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 novembre 2002. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2001. 8.-9. (Omissis). 10. Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 11.-13. (Omissis). Art. 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati). 1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonchè nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1 gennaio 3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonchè alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002. 5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1 gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori. 6. L'assunzione del valore di cui ai commi da l a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi. 7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata. |
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